Articolo 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
Articolo 3Articolo 5
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12 luglio 1997
Art. 4. Modalita' dei riscatti 1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 si veda in nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 12 luglio 1997
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