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Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234
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Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234
Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234
Versione
29 giugno 1988
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 giugno 1988
Vedi fonte istituzionale
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