Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234
Articolo 1Articolo 3
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29 giugno 1988
Art. 2. 1. Fino al 30 aprile 1989 e fino al 30 aprile 1990, per assicurare i necessari livelli di operativita' potranno, facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, essere predisposti, ove le esigenze lo richiedano, turni giornalieri di servizio sulla base, rispettivamente, di quaranta e trentanove ore settimanali.
Entrata in vigore il 29 giugno 1988
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