Art. 1. (Nuovi posti di professore universitario di ruolo)
Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.
Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facolta' e le scuole delle universita' e degli istituti di istruzione, superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.
((Nella ripartizione il Ministro terra' conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facolta' o scuola, nonche' di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facolta' e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della relativa delibera della facolta', il Ministro bandisce concorsi per le facolta' rette da un comitato tecnico o per le facolta' negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facolta' interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza))
Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.
Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facolta' e le scuole delle universita' e degli istituti di istruzione, superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.
((Nella ripartizione il Ministro terra' conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facolta' o scuola, nonche' di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facolta' e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della relativa delibera della facolta', il Ministro bandisce concorsi per le facolta' rette da un comitato tecnico o per le facolta' negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facolta' interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza))