Art. 12-bis. (((Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in via di sviluppo)
Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera c), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, conservano l'incarico presso l'universita' di provenienza limitatamente al periodo per cui e' stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4))
Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera c), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, conservano l'incarico presso l'universita' di provenienza limitatamente al periodo per cui e' stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4))