Art. 10. (Nuove universita')
Le denominazioni di universita', ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle universita' statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presentera' al Parlamento uno o piu' disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:
a) delle osservazioni del C.I.P.E. relative ((alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie,)) lla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento di universita' esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonche' ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;
b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.
((I disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facolta' presso sedi gia' esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facolta'. E' vietata altresi' l'istituzione, da parte delle universita' e delle facolta', di nuovi corsi di insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni universita' puo' disporre di laboratori e di centri di ricerca anche in localita' diverse, quando cio' sia richiesto da fini di ricerca scientifica.))
E' altresi' vietata la costituzione nell'ambito delle facolta' di nuovi istituti monocattedra.
Le denominazioni di universita', ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle universita' statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presentera' al Parlamento uno o piu' disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:
a) delle osservazioni del C.I.P.E. relative ((alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie,)) lla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento di universita' esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonche' ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;
b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.
((I disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facolta' presso sedi gia' esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facolta'. E' vietata altresi' l'istituzione, da parte delle universita' e delle facolta', di nuovi corsi di insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni universita' puo' disporre di laboratori e di centri di ricerca anche in localita' diverse, quando cio' sia richiesto da fini di ricerca scientifica.))
E' altresi' vietata la costituzione nell'ambito delle facolta' di nuovi istituti monocattedra.