Articolo 5 del Decreto 17 dicembre 1992, n. 564
Articolo 4
Versione
27 febbraio 1993
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Versione
27 settembre 1994
Art. 5. Norma transitoria (( 1. I locali per i quali e' gia' autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994.
Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresi' ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attivita' di somministrazione effettuata all'interno. )) 2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.
Entrata in vigore il 27 settembre 1994
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