Articolo 2 del Decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23
Articolo 1
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18 febbraio 2003
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 18 febbraio 2003
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