Legge 8 giugno 2023, n. 84

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    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:
        a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
        b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
      • Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena e intera esecuzione e' data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
      • Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.