Art. 126.
La tariffa media da applicarsi alle strade ferrate, alle tranvie in sede propria ed ai giardini o parchi aperti al pubblico, di proprieta' dei Comuni e delle Provincie (articolo 18 del Testo unico e legge 2 maggio 1932, n. 476 ) si determina facendo il rapporto fra la rendita netta totale attribuita agli altri terreni imponibili del comune e la superficie totale dei medesimi.
La tariffa media da applicarsi alle strade ferrate, alle tranvie in sede propria ed ai giardini o parchi aperti al pubblico, di proprieta' dei Comuni e delle Provincie (articolo 18 del Testo unico e legge 2 maggio 1932, n. 476 ) si determina facendo il rapporto fra la rendita netta totale attribuita agli altri terreni imponibili del comune e la superficie totale dei medesimi.