Articolo 179 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 178Articolo 180
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14 dicembre 1933
Art. 179.

Possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1933
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