Articolo 97 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 96Articolo 98
Versione
14 dicembre 1933
Art. 97.

Tra le spese di cui all'articolo precedente sono comprese quelle relative alle opere di difesa, scolo e bonifica, ed affitti o canoni d'acqua che sovente gravano in misura differente sulle particelle di una stessa qualita' e classe, o gravano soltanto su una parte di esse. Dette spese di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualita' e classe, ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualita' e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando cosi' speciali tariffe derivate.

In modo analogo si conteggeranno le diminuzioni di reddito derivanti ai terreni soggetti a servitu' militari dagli oneri speciali imposti da tali servitu', e le spese di irrigazione, ogni qualvolta entro una stessa classe di uno stesso comune si verifichino, per gruppi diversi di particelle, spese sensibilmente differenti.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1933
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