Articolo 95 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 94Articolo 96
Versione
14 dicembre 1933
Art. 95.

Le tariffe di estimo debbono rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni di ciascuna qualita' e classe per unita' di superficie al 1° gennaio 1914. Debbono percio' riferirsi a sistemi di coltivazione ordinari e duraturi, secondo gli usi e le consuetudini locali, praticati senza straordinaria diligenza o trascuranza, e debbono fare astrazione dai vantaggi dipendenti dalla conversione dei frutti naturali in prodotti di maggior pregio mediante operazioni industriali.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1933
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