Articolo 50 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 49Articolo 51
Versione
14 dicembre 1933
Art. 50.

Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinati, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprieta' dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;

c) l'area di proprieta' pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;

d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'art.
89.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1933
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