Articolo 96 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 95Articolo 97
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14 dicembre 1933
Art. 96.

La parte dominicale del reddito alla quale devono riferirsi le tariffe di estimo, e' la porzione del prodotto annuo totale spettante al proprietario come tale, ossia la rendita padronale lorda, depurata di tutte le spese riferibili al capitale fondiario, e cioe': le spese di amministrazione, le quote annue di reintegrazione delle colture, le quote annue di manutenzione e di perpetuita' dei fabbricati, dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento del terreno.

La rendita padronale lorda poi a sua volta si ricava dal prodotto annuo totale detraendone le spese di produzione e cioe':

a) le spese annue medie di riparazione, la quota di ammortamento e l'interesse della parte fissa del capitale di esercizio (animali da lavoro, macchine, strumenti e simili).

b) il valore delle materie prime, principali ed ausiliarie impiegate nella coltivazione (concimi, sementi, mangimi, lettimi, ecc.);

c) i compensi al lavoro sia intellettuale che manuale;

d) l'interesse della parte circolante del capitale di esercizio costituita dalle materie prime e dal numerario occorrenti per far fronte alle esigenze della coltivazione nel primo periodo dell'anno agrario, in attesa dei nuovi raccolti;

e) ed eventualmente le somme erogate in noli di macchine, strumenti e simili che non rientrassero nella composizione normale del capitale di esercizio secondo gli usi e le consuetudini locali.

Non si fanno deduzioni per decime, canoni enfiteutici o livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1933
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