Articolo 31 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 30Articolo 32
Versione
14 dicembre 1933
Art. 31.

Le operazioni di delimitazione e di misura sono eseguite dai periti delegati dall'Amministrazione catastale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti e le speciali istruzioni dell'Ufficio generale del catasto.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1933
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente