Articolo 98 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Articolo 97Articolo 99
Versione
14 dicembre 1933
Art. 98.

Fra le spese, di cui all'art. 97, che i possessori devono sostenere per la irrigazione, si comprendono quelle che, o sotto forma di contributo consorziale o direttamente, stanno a loro carico per la manutenzione e l'espurgo dei canali di condotta principali e secondari, per la manutenzione dei relativi edifici o manufatti, e per la custodia e distribuzione delle acque.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1933
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