Articolo 11 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 19
Articolo 10
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31 gennaio 2004
ARTICOLO 11
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento tramite Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalita' previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo, che avra' la durata di cinque anni, sara' tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo, in tal caso la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
In caso di denuncia, le Parti Contraenti si adopereranno per completare le attivita' non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto ad Amman, presso il Quartier Generale delle Forze Armate giordane, l' 11 giugno 2002 in due originali, ciascuno nella lingua Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.




PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA L'Ambasciatore d'Italia Il Presidente dei Capi di Stato Stefano Jedrkiewicz Maggiore delle
Forze Armate Giordane
Gen. C.A. Khalid J. Al-Sarayreh


Entrata in vigore il 31 gennaio 2004
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