Articolo 10 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 19
Articolo 9Articolo 11
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31 gennaio 2004
ARTICOLO IO
In caso di dispute sul l'interpretazione o applicazione del presente Accordo le. Parti Contraenti risolveranno le controversie a mezzo di trattative bilaterali e consultazioni e, se necessario, per le vie ufficiali.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2004
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