Articolo 5 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 19
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31 gennaio 2004
ARTICOLO 5
Le Parti Contraenti, in conformita' con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento, di cui all'Art. 3, compresivi delle relative componenti, nelle seguenti categorie:
a. aeromobili;
b. unita' navali da combattimento subacquee e di superficie;
c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento.
Detto interscambio sara' svolto nell'ambito di applicazione del presente Accordo e potra' essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi governi.
L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovra' avvenire con il preventivo benestare dei Paese cedente.
Il presente Accordo non vincola alcuna delle due Parti Contraenti ad aderire alla proposta di scambio di armamenti eventualmente avanzata dalla Controparte.
Qualora le Parti Contraenti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.
L'eventuale trasferimento di materiali a titolo gratuito potra' avvenire subordinatamente alla sottoscrizione di appositi Accordi Tecnici contenenti specifiche disposizioni.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2004
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