Articolo 8 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 19
Articolo 7Articolo 9
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31 gennaio 2004
ARTICOLO 8
Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.
Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate, per quanto riguarda:
a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con
il
servizio.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorita' del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione, notificandolo alle autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2004
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