Articolo 7 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 19
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 gennaio 2004
ARTICOLO 7
Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Contraente Inviante.Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente