Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114
Articolo 2
Versione
15 agosto 2007
>
Versione
4 luglio 2017
Art. 1. Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio 1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , svolge attivita' istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:
a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 ;
b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ;
c) in materia di misure restrittive per contrastare l'attivita' di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305 , convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355 , al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230 , e al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222 ;
d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 ;
e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 ;
f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ;
g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento. ((1)) 2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio.
Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La Commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facolta' di richiedere alle Autorita' di vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , sono abrogati.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 8, comma 16) che "Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, la Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 e' soppressa. Le competenze della Commissione soppressa sono attribuite alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 4 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente