Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759
Articolo 2
Versione
25 luglio 1965
Art. 1.
L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennita' di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e' stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1 marzo 1966 e successivamente, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.
Dalla stessa data del 1 marzo 1966 il contributo dovuto per ogni iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e' stabilito in misura pari al 5,10 per cento delle competenze indicate nel precedente comma considerate in ragione dell'80 per cento ed e' ripartito per il 2,50 per cento a carico del personale e per il 2,60 per cento a carico della Amministrazione di appartenenza.
A decorrere dal 1 gennaio 1968 e successivamente ogni due anni il contributo di cui al precedente comma e' maggiorato, a carico dell'Amministrazione, in ragione dello 0,50 per cento delle competenze indicate nel primo comma considerate per l'80 per cento, lino a raggiungere l'aliquota complessiva dell'8,10 per cento.
Entrata in vigore il 25 luglio 1965
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