Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236
Articolo 1Articolo 3
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15 luglio 1988
Art. 2. Campo di applicazione 1. Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano:
a) fornite al consumo;
b) ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'imissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.
2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque minerali e termali.
Entrata in vigore il 15 luglio 1988
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