Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236
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3 ottobre 2000
Art. 21. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I e' punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.
(( 3. L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'articolo 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni . ))
Entrata in vigore il 3 ottobre 2000
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