Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 luglio 1988
Art. 3. Requisiti di qualita' 1. I requisiti di qualita' delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all'allegato I.
2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non puo' essere superata.
3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento l'attivita' amministrativa deve tendere.
4. Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento sono specificati, all'allegato I, i valori della concentrazione minima richiesta.
5. I valori che sono indicati nell'allegato I devono essere interpretati per ciascun parametro tenendo conto delle osservazioni eventualmente riportate nel medesimo allegato.
Entrata in vigore il 15 luglio 1988
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