Articolo 2 del Decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31
Articolo 1Articolo 2 bis
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15 febbraio 1978
Art. 2.
L' art. 4 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 - (Composizione delle corti di assise di appello). - La corte di assise di appello e' composta:
a) di un magistrato di cassazione che la presiede;
b) di un magistrato di appello;
c) di sei giudici popolari".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1978
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