Articolo 4 del Decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31
Articolo 3Articolo 6
Versione
15 febbraio 1978
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Versione
30 marzo 1978
Art. 4.
L' art. 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 - (Formazione del collegio). - Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della corte di assise o della corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se e' comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio.
((In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari e' completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i gia' estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede e dall'urna dei supplenti))
Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facolta' di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualita' di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinche' assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento".
Entrata in vigore il 30 marzo 1978
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