Articolo 18 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207
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1 maggio 1947
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28 aprile 1977
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24 dicembre 1987
Art. 18.
Il presente decreto non si applica al personale insegnante non di ruolo, al personale a contratto con trattamento disciplinato da disposizioni diverse da quelle del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 , ai salariati non di ruolo, nonche' al personale assunto con la qualifica di cottimista, per i quali, in quanto occorre, sara' provveduto con separati provvedimenti.(5) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 20 aprile 1977, n. 65 (in G.U. 1a s.s. 27/04/1977, n. 113) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 18 del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 , nella parte in cui nega al personale di cui all'ultimo comma dell' art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , l'indennita' di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso d.l. n. 207 del 1947 ." -------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza 26 novembre-17 dicembre 1987, n. 518 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"), nella parte in cui nega agl'insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennita' di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. n. 207 del 1947 ."
Entrata in vigore il 24 dicembre 1987
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