Articolo 6 del Regolamento del Regio decreto 17 agosto 1907, n. 643
Articolo 5Articolo 7
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10 ottobre 1907

Art. 6.

L' atto o provvedimento amministrativo deve essere notificato alle parti interessate a norma delle disposizioni dei regolamenti particolari dell'Amministrazione da cui l'atto e' emanato.

In mancanza di tali regolamenti, la notificazione si fa per mezzo di un messo comunale o di un ufficiale giudiziario.

La notificazione e' fatta con la consegna di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento.

Il messo comunale o l'ufficiale giudiziario fanno la relazione della consegna nei modi prescritti dall'art. 11.

Entrata in vigore il 10 ottobre 1907
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