Art. 6.
L' atto o provvedimento amministrativo deve essere notificato alle parti interessate a norma delle disposizioni dei regolamenti particolari dell'Amministrazione da cui l'atto e' emanato.
In mancanza di tali regolamenti, la notificazione si fa per mezzo di un messo comunale o di un ufficiale giudiziario.
La notificazione e' fatta con la consegna di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento.
Il messo comunale o l'ufficiale giudiziario fanno la relazione della consegna nei modi prescritti dall'art. 11.