Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009, n. 21
Articolo 10Articolo 12
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4 aprile 2009
Art. 11. Etichettatura 1. I prodotti detergenti, in confezione singola o venduti sfusi, possono essere immessi sul mercato solo se il loro imballaggio reca le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in lingua italiana e a caratteri leggibili, visibili ed indelebili.
2. Il titolare della autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti biocidi, attualmente registrati come presidi medico-chirurgici, provvede autonomamente all'adeguamento dell'etichettatura alle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004, inviando un esemplare dell'etichetta modificata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.
L'adeguamento, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 , non comporta una nuova autorizzazione delle etichette.
Nota all'art. 11:
- Per il regolamento (CE) 648/2004, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale13 novembre 1998, n. 266:
«4. Quando la modificazione concerne l'adeguamento della etichettatura a norme che entrano in vigore successivamente alla autorizzazione, il titolare della autorizzazione provvede autonomamente e la variazione non comporta una nuova autorizzazione delle etichette.».
Entrata in vigore il 4 aprile 2009
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