Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009, n. 21
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 aprile 2009
Art. 4. Informazioni fornite al personale medico 1. Il personale medico, gratuitamente e senza ritardi, puo' avere accesso alle schede tecniche sui preparati detergenti disponibili presso alla Banca dati dell'Istituto superiore di sanita'. Tale accesso puo' essere concesso direttamente dall'Istituto superiore di sanita' previa verifica della qualifica professionale del richiedente. In alternativa le informazioni necessarie possono essere richieste ai Centri antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. In alternativa le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dal fabbricante o dall'importatore che immette sul mercato il preparato cosi' come stabilito dall'allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004.
3. Il numero di telefono del fabbricante o dell'importatore e' riportato sull'etichetta del preparato.
Nota all'art. 4:
- Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 4 aprile 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente