Art. 63. Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e attribuzioni del personale
L'ascrizione dei profili professionali previsti dal presente decreto alle qualifiche funzionali sara' effettuata sulla base dei criteri e modalita' fissati nella normativa generale del pubblico impiego, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.
Per il personale medico le attribuzioni spettanti nelle singole posizioni funzionali restano determinate come segue: Il medico appartenente alla posizione iniziale svolge funzioni medico-chirurgiche di supporto e funzioni di studio, di didattica e di ricerca, nonche' attivita' finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei medici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute.
Il medico appartenente alla posizione intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attivita' e prestazioni medico-chirurgiche, nonche' ad attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione apicale.
Il medico appartenente alla posizione apicale svolge attivita' e prestazioni medico-chirurgiche, attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse.
In particolare, per quanto concerne le attivita' in ambiente ospedaliero, assegna a se' e agli altri medici i pazienti ricoverati e puo' avocare casi alla sua diretta responsabilita', fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
Le modalita' di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza.
Le attivita' svolte dal medico della posizione apicale sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza dei provvedimenti adottati alle leggi e ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale sull'attivita' svolta.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali.
L'ascrizione dei profili professionali previsti dal presente decreto alle qualifiche funzionali sara' effettuata sulla base dei criteri e modalita' fissati nella normativa generale del pubblico impiego, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.
Per il personale medico le attribuzioni spettanti nelle singole posizioni funzionali restano determinate come segue: Il medico appartenente alla posizione iniziale svolge funzioni medico-chirurgiche di supporto e funzioni di studio, di didattica e di ricerca, nonche' attivita' finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei medici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute.
Il medico appartenente alla posizione intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attivita' e prestazioni medico-chirurgiche, nonche' ad attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione apicale.
Il medico appartenente alla posizione apicale svolge attivita' e prestazioni medico-chirurgiche, attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse.
In particolare, per quanto concerne le attivita' in ambiente ospedaliero, assegna a se' e agli altri medici i pazienti ricoverati e puo' avocare casi alla sua diretta responsabilita', fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
Le modalita' di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza.
Le attivita' svolte dal medico della posizione apicale sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza dei provvedimenti adottati alle leggi e ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale sull'attivita' svolta.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali.