Art. 6. Dotazioni organiche
Le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali sono approvate dalle competenti assemblee a norma dell' art. 15, ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in conformita' ai piani sanitari nazionale e regionale.
La consistenza numerica di ogni ruolo regionale e' data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali di ciascuna regione.
Le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali sono approvate dalle competenti assemblee a norma dell' art. 15, ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in conformita' ai piani sanitari nazionale e regionale.
La consistenza numerica di ogni ruolo regionale e' data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali di ciascuna regione.