Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 marzo 1980
Art. 6. Dotazioni organiche

Le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali sono approvate dalle competenti assemblee a norma dell' art. 15, ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in conformita' ai piani sanitari nazionale e regionale.
La consistenza numerica di ogni ruolo regionale e' data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali di ciascuna regione.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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