Art. 66. Norme per la prima collocazione nelle piante organiche dell'unita' sanitaria locale
Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna unita' sanitaria locale sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso sedi, servizi e uffici di istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale.
L'assegnazione dei posti dei servizi psichiatrici delle unita' sanitarie locali, istituiti ai sensi degli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , deve essere effettuata con i criteri previsti all'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1978.
In caso di piu' aventi diritto, ovvero di mancata corrispondenza fra i posti degli istituti, enti e gestioni di provenienza e quelli previsti nell'organico dell'unita' sanitaria locale, i posti sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto di cui all'art. 12.
La regione detta norme per la collocazione negli organici delle unita' sanitarie locali e per la utilizzazione del personale non collocato ai sensi dei commi precedenti, garantendo allo stesso la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza secondo le tabelle di equiparazione allegate al presente decreto.
La regione detta norme per la collocazione nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali e per la utilizzazione del personale, attualmente operante negli ospedali psichiatrici e nei servizi e presidi psichiatrici pubblici territoriali extraospedalieri, che si rendera' disponibile a seguito della istituzione dei servizi psichiatrici previsti dall' art. 34, primo comma , e dall' art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , K del graduale superamento degli ospedali psichiatrici neuropsichiatrici.
Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna unita' sanitaria locale sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso sedi, servizi e uffici di istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale.
L'assegnazione dei posti dei servizi psichiatrici delle unita' sanitarie locali, istituiti ai sensi degli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , deve essere effettuata con i criteri previsti all'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1978.
In caso di piu' aventi diritto, ovvero di mancata corrispondenza fra i posti degli istituti, enti e gestioni di provenienza e quelli previsti nell'organico dell'unita' sanitaria locale, i posti sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto di cui all'art. 12.
La regione detta norme per la collocazione negli organici delle unita' sanitarie locali e per la utilizzazione del personale non collocato ai sensi dei commi precedenti, garantendo allo stesso la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza secondo le tabelle di equiparazione allegate al presente decreto.
La regione detta norme per la collocazione nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali e per la utilizzazione del personale, attualmente operante negli ospedali psichiatrici e nei servizi e presidi psichiatrici pubblici territoriali extraospedalieri, che si rendera' disponibile a seguito della istituzione dei servizi psichiatrici previsti dall' art. 34, primo comma , e dall' art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , K del graduale superamento degli ospedali psichiatrici neuropsichiatrici.