Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 marzo 1980
Art. 17. Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore

Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per le aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e di sanita' pubblica.
Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, distinti per l'area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita'.
Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono utilizzati in servizi, reparti e settori delle aree funzionali, anche diverse da quella di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono favorire la formazione interdisciplinare e la acquisizione di esperienze professionali di carattere generale. Nel successivo biennio sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza.
Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialita', servizi e settori di attivita' nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente radiologo e anestesista e' richiesto comunque un servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno.
La dotazione organica dei medici assistenti e', nello ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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