Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
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Versione
1 marzo 1980
Art. 61. Commissione di disciplina

E' istituita in ogni unita' sanitaria locale una commissione di disciplina per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 composta da dipendenti dell'unita' sanitaria locale per meta' nominati dalla stessa e per meta' designati dalle organizzazioni sindacali interessate.
Per ciascun membro titolare e' nominato un supplente con le stesse modalita' previste per i rispettivi titolari.
In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente della commissione, ne fa le veci il membro da lui designato il quale e', a sua volta, sostituito dal supplente.
Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi.
In materia di astensioni e ricusazioni dei componenti della commissione di disciplina si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali e' richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione e' integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.
Con la legge regionale sono disciplinati il numero dei componenti della commissione, le modalita' di funzionamento e le funzioni di segreteria, nonche' le modalita' per la nomina e per la designazione dei componenti.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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