Articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 70Articolo 72
Versione
1 marzo 1980
Art. 71. Modalita' transitorie per i concorsi di assunzioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12, i posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per le cause di cui all'art. 52, negli organici delle strutture e dei servizi sanitari gia' trasferiti alle unita' sanitarie locali, possono, per riconosciute inderogabili esigenze assistenziali, essere ricoperti mediante pubblici concorsi.
Non possono essere messi a concorso pubblico i posti per i quali esistano aventi diritto al concorso riservato di cui all'art. 67.
I concorsi sono espletati dalla regione, con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti gia' titolari dei servizi sanitari nei quali esistono le vacanze;
nelle commissioni giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti delle regioni.
I concorsi di cui al primo comma possono essere banditi ed espletati complessivamente per piu' enti.
I concorsi per i quali alla data di costituzione delle unita' sanitarie locali siano stati gia' ammessi i candidati e costituite le commissioni d'esame, sono portati a termine dalle commissioni esaminatrici con la procedura vigente presso l'ente che ha indetto il concorso. La regione, riconosciuta la regolarita' degli atti concorsuali provvede all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori.
I concorsi gia' banditi alla data di costituzione delle unita' sanitarie locali sono portati a termine dalla regione con le procedure di cui al terzo comma.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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