Articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 42Articolo 44
Versione
1 marzo 1980
Art. 43. Missioni

Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, puo' essere inviato dalla regione o dalla unita' sanitaria locale in missione presso localita' diverse da quella in cui presta servizio.
Le modalita' della missione e la misura del relativo trattamento economico sono disciplinate in conformita' a quanto in materia e' previsto per gli impiegati civili dello Stato.
Gli oneri sono a carico della unita' sanitaria locale nell'interesse della quale e' resa la prestazione.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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