Art. 53. Collocamento a riposo
Il collocamento a riposo e' obbligatorio ed e' eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa:
al compimento del 65° anno di eta' per il personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale;
al compimento del 60° anno di eta' per il restante personale. ((8)) Restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli regionali ai sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833 , le vigenti norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite di eta'.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 9 marzo 1992, n. 90 (in G.U. la s.s. 18/03/1992, n. 12) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'."
Il collocamento a riposo e' obbligatorio ed e' eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa:
al compimento del 65° anno di eta' per il personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale;
al compimento del 60° anno di eta' per il restante personale. ((8)) Restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli regionali ai sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833 , le vigenti norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite di eta'.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 9 marzo 1992, n. 90 (in G.U. la s.s. 18/03/1992, n. 12) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'."