Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
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1 marzo 1980
Art. 8. Ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale

L'ufficio di direzione di cui all' art. 15 della legge 28 dicembre 1978, n. 833 , e' composto da tutti i responsabili dei servizi dell'unita' sanitaria locale, previsti dalla legge regionale, sempre che i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.
Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, e' chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui e' preposto.
Il coordinamento dell'ufficio di direzione e' assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianita' nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.
Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.
Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi della organizzazione sanitaria.
I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unita' sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto della autonomia degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all' art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Gli incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal comitato di gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi regionali, non inferiori a tre anni, e sono rinnovabili. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalita' e all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attivita' svolta e sui titoli posseduti.
A parita' di requisiti costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi dal Ministero della sanita', sentite le regioni o dalle regioni d'intesa con il Ministero stesso.
Ai coordinatori e' corrisposta una indennita' nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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