Articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 marzo 1980
Art. 70. Riserva di posti nei primi concorsi pubblici

Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unita' sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici previsti dallo art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma dello stesso articolo.
I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono autorizzare le unita' sanitarie locali a trattenere in servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi concorsi.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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