Art. 36. Attivita' libero-professionale del personale veterinario
Il personale veterinario ha la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unita' sanitaria locale, purche' tale attivita' non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unita' sanitaria locale stessa, ne' incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalita' e limiti, previsti dalla legge regionale.
Il personale puo' altresi' svolgere, oltre l'orario di lavoro ed anche fuori della sede di servizio, attivita' consultive e tecniche richieste da terzi all'unita' sanitaria locale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti universitari.
Il personale veterinario ha la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unita' sanitaria locale, purche' tale attivita' non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unita' sanitaria locale stessa, ne' incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalita' e limiti, previsti dalla legge regionale.
Il personale puo' altresi' svolgere, oltre l'orario di lavoro ed anche fuori della sede di servizio, attivita' consultive e tecniche richieste da terzi all'unita' sanitaria locale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti universitari.