Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 marzo 1980
Art. 36. Attivita' libero-professionale del personale veterinario

Il personale veterinario ha la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unita' sanitaria locale, purche' tale attivita' non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unita' sanitaria locale stessa, ne' incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalita' e limiti, previsti dalla legge regionale.
Il personale puo' altresi' svolgere, oltre l'orario di lavoro ed anche fuori della sede di servizio, attivita' consultive e tecniche richieste da terzi all'unita' sanitaria locale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti universitari.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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