Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
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Versione
1 marzo 1980
Art. 35. Rapporto di lavoro del personale medico

Il rapporto di lavoro del personale medico puo' essere a tempo pieno o a tempo definito.
Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b) la totale disponibilita' per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c) il diritto all'attivita' libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali;
d) il diritto all'esercizio dell'attivita' libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale, sulla base di norme regionali;
e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale;
f) la priorita' per l'esercizio di attivita' consultive e tecniche, richieste da terzi all'unita' sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.
Salvo quanto previsto dall' art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il rapporto di lavoro a tempo pieno e' concesso a domanda. Del pari a domanda e' concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.
Il personale assunto con i concorsi di cui al settimo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , puo' chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del richiamato articolo 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:
a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b) la totale disponibilita', entro l'orario di servizio, per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c) la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale, anche fuori dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria locale, purche' tale attivita' non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali della unita' sanitaria locale stessa, ne' sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalita' e limiti previsti dalla legge regionale;
d) la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui allo art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
L'attivita' libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi della unita' sanitaria locale, e' intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettivita'.
L'attivita' libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unita' sanitaria locale e' esercitata:
a) in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici - entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale - che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attivita' viene svolta in equipe ed e' comprensiva dei servizi connessi;
b) in regime ambulatoriale, con utilizzo delle relative strutture, secondo modalita' organizzative stabilite dall'unita' sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attivita' libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attivita' ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario.
Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unita' sanitaria locale e per le attivita' di consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le modalita' di attribuzione dei relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Le regioni, qualora le unita' sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attivita' professionale all'interno delle proprie strutture per accertate, obiettive carenze delle medesime o per obiettive impossibilita' organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme sull'esercizio della libera attivita' professionale intramurale, anche mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture e' regolata da apposite convenzioni che le unita' sanitarie locali dovranno stipulare in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Per i medici universitari, in considerazione delle altre attivita' rientranti nel loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo pieno e' reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca.
L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali, e' globalmente considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di lavoro a tempo definito.
L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie convenzionate secondo quanto sara' stabilito nelle convenzioni da stipulare ai sensi dell' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , va assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente considerato.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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