Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
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1 marzo 1980
Art. 32. Orari e turni di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro, fissato in 40 ore settimanali salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico, e' stabilita sulla base di criteri dettati dal comitato di gestione in modo da salvaguardare le esigenze di servizio e gli interessi degli utenti. A tal fine, l'orario settimanale puo' essere distribuito anche in misura variabile nei diversi giorni lavorativi, con un limite massimo giornaliero di norma non superiore a otto ore.
Il servizio ospedaliero e' assicurato con la presenza del necessario personale medico e non medico nell'arco dell'intera giornata, attraverso turni di lavoro opportunamente articolati, definiti e programmati, secondo criteri stabiliti dal comitato di gestione.
Particolari turni di lavoro possono essere istituiti dal comitato di gestione per specifiche esigenze di altri servizi, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nonche' nei giorni festivi.
Gli orari e turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessita' di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate.
La vigilanza sull'osservanza dell'orario e' esercitata attraverso sistemi obiettivi di controllo unici e uguali per tutti i dipendenti dell'unita' sanitaria locale.
La determinazione, in concreto, la distribuzione e i procedimenti di rispetto degli orari di lavoro sono fissati dall'accordo nazionale unico.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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