Art. 67. Concorsi riservati
Le regioni, le istituzioni ospedaliere pubbliche nonche' i comuni e le province e loro consorzi bandiscono appositi concorsi, da espletare con le procedure previste per i relativi concorsi pubblici di assunzione, per la copertura dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche riservati a coloro, compreso il personale amministrativo, che abbiano prestato servizio non di ruolo in via esclusiva e in modo continuativo, in posti vacanti dei propri servizi sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, e che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A tal fine gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita richiesta all'amministrazione o ente di appartenenza, che provvede a bandire i concorsi previo accertamento dei seguenti requisiti e condizioni:
a) il personale doveva possedere alla data di assunzione in servizio non di ruolo e alla data del 28 dicembre 1978 tutti i requisiti, fatta eccezione per il limite di eta', prescritti per l'ammissione ai concorsi pubblici di assunzione nei posti gia' occupati; l'idoneita' nella disciplina deve essere posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) ha diritto al concorso riservato
Il personale che abbia svolto, ai sensi dell' art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , o di analoghe norme di legge o regolamentari, funzioni o mansioni superiori in un posto di organico comunque vate o il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ente;
c) l'assunzione nella posizione non di ruolo deve essere stata disposta con regolare atto formale della amministrazione o ente di appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni;
d) possono essere messi a concorso i posti comunque vacanti nelle piante organiche alla data di entrata in vigore del presente decreto purche' conferibili mediante pubblico concorso.
Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la valutazione dei titoli e' effettuata con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi.
Nei concorsi ospedalieri i componenti della commissione esaminatrice per i quali e' previsto il sorteggio possono essere designati direttamente dagli enti prescindendo dal sorteggio stesso.
Sono considerati vacanti oltre ai posti di cui alla lettera d) del secondo comma anche quelli che risulteranno disponibili a seguito dell'espletamento dei concorsi riservati al personale che abbia svolto funzioni o mansioni superiori in base al presente articolo.
Le regioni, le istituzioni ospedaliere pubbliche nonche' i comuni e le province e loro consorzi bandiscono appositi concorsi, da espletare con le procedure previste per i relativi concorsi pubblici di assunzione, per la copertura dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche riservati a coloro, compreso il personale amministrativo, che abbiano prestato servizio non di ruolo in via esclusiva e in modo continuativo, in posti vacanti dei propri servizi sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, e che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A tal fine gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita richiesta all'amministrazione o ente di appartenenza, che provvede a bandire i concorsi previo accertamento dei seguenti requisiti e condizioni:
a) il personale doveva possedere alla data di assunzione in servizio non di ruolo e alla data del 28 dicembre 1978 tutti i requisiti, fatta eccezione per il limite di eta', prescritti per l'ammissione ai concorsi pubblici di assunzione nei posti gia' occupati; l'idoneita' nella disciplina deve essere posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) ha diritto al concorso riservato
Il personale che abbia svolto, ai sensi dell' art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , o di analoghe norme di legge o regolamentari, funzioni o mansioni superiori in un posto di organico comunque vate o il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ente;
c) l'assunzione nella posizione non di ruolo deve essere stata disposta con regolare atto formale della amministrazione o ente di appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni;
d) possono essere messi a concorso i posti comunque vacanti nelle piante organiche alla data di entrata in vigore del presente decreto purche' conferibili mediante pubblico concorso.
Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la valutazione dei titoli e' effettuata con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi.
Nei concorsi ospedalieri i componenti della commissione esaminatrice per i quali e' previsto il sorteggio possono essere designati direttamente dagli enti prescindendo dal sorteggio stesso.
Sono considerati vacanti oltre ai posti di cui alla lettera d) del secondo comma anche quelli che risulteranno disponibili a seguito dell'espletamento dei concorsi riservati al personale che abbia svolto funzioni o mansioni superiori in base al presente articolo.