Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 marzo 1980
Art. 30. Trattamento economico

Il personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali, disciplinato dal presente decreto, costituisce un apposito comparto di contrattazione collettiva.
La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula dell'accordo nazionale unico con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate e' costituita secondo quanto disposto dall' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico per il suddetto personale sono stabiliti con il richiamato accordo nazionale unico, con l'osservanza del principio della perequazione retributiva, fermo restando che la collocazione nei ruoli, tabelle, quadri, profili professionali e posizioni di cui all'allegato 1, nonche' la equiparazione di cui all'allegato 2 hanno rilevanza ai soli fini funzionali.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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