Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 marzo 1980
Art. 14. Periodo di prova

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i corsi di formazione inerenti alla sua professionalita', programmati dalla regione o dalla unita' sanitaria locale.
Sull'attivita' prestata dal dipendente in prova e' redatta dettagliata relazione da parte del dirigente preposto al presidio, servizio o ufficio cui il dipendente stesso e' stato assegnato.
Sull'esito del periodo di prova decide il comitato di gestione.
Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di prova, non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
In caso di giudizio sfavorevole, l'unita' sanitaria locale proroga il periodo di prova per altri sei mesi, decorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.
I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti provenienti dai ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unita' sanitarie locali di altre regioni che lo abbiano gia' superato nella medesima posizione funzionale.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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