Articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Articolo 81Articolo 83
Versione
1 marzo 1980
Art. 82. Applicazione del nuovo stato giuridico

Le disposizioni del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, si applicano al personale con decorrenza dalla data dell'effettiva sua utilizzazione da parte delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell' art. 61, terzo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui al precedente art. 30 le materie che da esso saranno disciplinate restano regolate dalle norme e dagli accordi degli enti o amministrazioni di provenienza del personale. Per il personale di nuova assunzione si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli enti ospedalieri.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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