Art. 82. Applicazione del nuovo stato giuridico
Le disposizioni del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, si applicano al personale con decorrenza dalla data dell'effettiva sua utilizzazione da parte delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell' art. 61, terzo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui al precedente art. 30 le materie che da esso saranno disciplinate restano regolate dalle norme e dagli accordi degli enti o amministrazioni di provenienza del personale. Per il personale di nuova assunzione si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli enti ospedalieri.
Le disposizioni del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, si applicano al personale con decorrenza dalla data dell'effettiva sua utilizzazione da parte delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell' art. 61, terzo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui al precedente art. 30 le materie che da esso saranno disciplinate restano regolate dalle norme e dagli accordi degli enti o amministrazioni di provenienza del personale. Per il personale di nuova assunzione si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli enti ospedalieri.